(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  8 giugno  1978,  n.  56,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;
    Visto  l'elaborato  quale  parte  integrante  della deliberazione
della  Giunta  regionale  11 febbraio 1993, n. 497, relativa a "Legge
regionale  n.  29/1992,  art.  21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili  finanziari  e  vantaggi  economici. Criteri applicabili nelle
attivita' della direzione regionale dell'agricoltura";
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2984  del
10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997,
al  Registro 2, foglio 67, con la quale si e' provveduto a sostituire
il  Capo  III  del  Titolo  IX  dell'elaborato allegato alla predetta
delibera  n.  497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle
sovvenzioni  per finalita' istituzionali di interesse agricolo recate
dall'art. 1 della precitata legge regionale n. 56/1978;
    Vista  altresi'  la  deliberazione della giunta regionale n. 1862
del  5 giugno  1998,  registrata  alla Corte dei conti il 2 settembre
1998,  al  Registro  1,  foglio  394, con la quale si e' provveduto a
modificare la predetta delibera n. 2984/1997;
    Visto  il  proprio  decreto  n.  0228/Pres.  del  5 luglio  2000,
registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, registro 1, foglio
30, con il quale e' stato approvato il "Regolamento recante i criteri
per  la  concessione delle sovvenzioni per finalita' istituzionali di
interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge
regionale 8 giugno 1978, n. 56";
    Ritenuta   l'opportunita'  di  modificare  il  regolamento  sopra
menzionato,   riproponendo   in  via  permanente,  quali  criteri  di
finanziamento delle sovvenzioni previste dalla lettera a) dell'art. 1
della  legge  regionale n. 56/1978, i parametri introdotti per l'anno
2000  - dall'Art. 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000,
n.  2,  e  lasciando  altresi' inalterati quelli gia' adottati per le
sovvenzioni previste dalla lettra c) dell'art. 1 della ripetuta legge
regionale n. 56/1978;
    Ritenuta   in   particolare  l'opportunita'  di  riservare  quote
distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di
cui  rispettivamente  alle  lettere  a)  e c) dell'art. 1 della legge
regionale  n.  56/1978  e  di  ripartire  altresi',  nell'ambito  del
finanziamento  richiesto ai sensi della lettera a) medesima, le quote
di   stanziamento   da  destinarsi  rispettivamente  a  favore  delle
organizzazioni  professionali agricole e a favore degli organismi che
operano nel campo della cooperazione agricola;
    Ritenuto   altresi',   allo   scopo   di   una  piu'  organica  e
comprensibile  lettura dei criteri di cui trattasi, che sia opportuno
provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di
un nuovo testo regolamentare;
    Ritenuto  peraltro  di  non  includere  nella  ridefinizione  dei
predetti  criteri,  come  gia' avvenuto in occasione delle precedenti
deliberazioni,  la  fattispecie  di  cui  alla lettera b) dell'art. 1
della piu' volte citata legge regionale n. 56/1978, sia in quanto non
sono  mai  pervenute  richieste  di  finanziamento  in merito, sia in
quanto  si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica,
materie  attualmente riconducibili alle fattispecie di cui alla legge
regionale 13 giugno 1988, n. 49;
    Visto  il  "Piano  di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia   Giulia   -   Italia   (2000-2006)",   approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 1595 del 2 giugno 2000 in
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio del
17 maggio 1999, in base al quale, per la determinazione della P.L.V.,
si  fa  riferimento  al  volume  di affari determinato ai fini I.V.A.
maggiorato,  qualora non gia' conteggiati, dei redditi complementari,
degli  aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al
reddito previste dalla normativa vigente;
    Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare
gli articoli 12 e 30;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2341 del
13 luglio 2001;
Decreta:     E' approvato il nuovo "Regolamento recante i criteri per
la  concessione  delle  sovvenzioni  per  finalita'  istituzionali di
interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge
regionale 8 giugno 1978, n. 56", di cui al testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 agosto 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Udine, 14 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 43